CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. IV

Art. 1017

Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1017

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