CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo II
Art. 1022
Abitazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1022