Art. 1023
Ambito della famiglia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1023
Ambito della famiglia.
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Questa norma chiarisce chi fa parte della famiglia del titolare del diritto d'uso o d'abitazione. Vi rientrano i figli nati successivamente all'inizio del diritto, anche se all'epoca la persona non era sposata. Sono compresi anche i figli adottivi e quelli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento avvengono dopo la nascita del diritto. Infine, sono inclusi coloro che convivono con il titolare per prestare servizi a lui o alla sua famiglia.
La norma definisce l'ambito della famiglia per stabilire l'estensione e i beneficiari del diritto d'uso o di abitazione.
Si applica ai titolari del diritto d'uso o d'abitazione, ai loro familiari (compresi figli nati, adottati o riconosciuti successivamente) e alle persone conviventi che prestano loro servizi.
Una persona ottiene il diritto di abitazione su un immobile quando è ancora celibe. Successivamente ha un figlio e assume un collaboratore domestico che si trasferisce a vivere con lui. Sia il figlio sia il collaboratore convivente rientrano nell'ambito della famiglia tutelato dal diritto d'abitazione.
L'articolo 1023 è stato modificato prima dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (art. 1, comma 11) e successivamente dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (art. 90, comma 1, relativamente al primo comma).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.