CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo I
Art. 1028
Nozione dell'utilità.
In vigore dal 19 apr 1942
L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1028