CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II
Art. 1032
Modi di costituzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta.
Prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1032