CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo I

Art. 1031

Costituzione delle servitù.

In vigore dal 19 apr 1942
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1031

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