CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo I
Art. 1031
Costituzione delle servitù.
In vigore dal 19 apr 1942
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1031