CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo I
Art. 1030
Prestazioni accessorie.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1030