CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo II

Art. 1025

Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1025

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