CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo II

Art. 1024

Divieto di cessione.

In vigore dal 19 apr 1942
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1024

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