CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo I
Art. 1029
Servitù per vantaggio futuro.
In vigore dal 19 apr 1942
È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1029