CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo II
Art. 1021
Uso.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1021