Art. 1021 · Uso.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo II

Art. 1021

1116 / 3261

Uso.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1021