CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. IV
Art. 1018
Perimento dell'edificio.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali.
La stessa disposizione si applica se l'usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1018