CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. I
Art. 1035
Attraversamento di acquedotti.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purchè esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1035