CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo IISez. I

Art. 1036

Attraversamento di fiumi o di strade.

In vigore dal 19 apr 1942
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1036

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