CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo IISez. I

Art. 1038

Indennità per l'imposizione della servitù.

In vigore dal 19 apr 1942
Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare. Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purchè tutto segua senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1038

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