CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo IISez. I

Art. 1043

Scarico coattivo.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo. Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purchè siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1043

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