CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. I
Art. 1045
Utilizzazione di fogne o di fossi altrui.
In vigore dal 19 apr 1942
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1045