CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. III
Art. 1050
Somministrazione di acqua a un fondo.
In vigore dal 19 apr 1942
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1050