CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. IV
Art. 1052
Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso.
In vigore dal 20 mag 1999
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
Note all'articolo
- La Corte Costituzione con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999 n. 167 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorita' giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilita' - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1052