CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo IISez. V

Art. 1057

Passaggio di vie funicolari.

In vigore dal 19 apr 1942
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1057

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo