CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. V
Art. 1057
1152 / 3261Passaggio di vie funicolari.
In vigore dal 19 apr 1942
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1057