Art. 1059
Servitù concessa da uno dei comproprietari.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1059
Servitù concessa da uno dei comproprietari.
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Se un terreno appartiene a più comproprietari e non è ancora stato diviso, uno solo di loro non può creare pienamente una servitù a favore di altri. Per far nascere formalmente la servitù è indispensabile che tutti i comproprietari diano il proprio consenso, insieme o in momenti diversi. Tuttavia, l'accordo firmato dal singolo comproprietario vincola lui stesso, i suoi eredi e i suoi aventi causa, i quali non possono impedire l'esercizio del diritto concesso.
La norma tutela tutti i comproprietari di un bene indiviso affinché nessuno possa costituire da solo un diritto reale sull'intero fondo, garantendo al contempo che chi ha concesso la servitù resti vincolato alla propria promessa.
Si applica ai comproprietari di un fondo indiviso, a chi riceve la concessione di una servitù, nonché agli eredi o aventi causa del comproprietario concedente.
Due fratelli sono comproprietari di un terreno agricolo indiviso e un vicino chiede il passaggio sul fondo. Uno dei due fratelli firma l'atto di concessione del passaggio senza il consenso dell'altro, quindi la servitù non si costituisce sull'intero terreno finché non acconsente anche il secondo fratello. Nel frattempo, il fratello che ha firmato non può ostacolare il vicino nell'esercizio del passaggio concesso.
Obbligo per il comproprietario concedente, i suoi eredi o aventi causa di non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.