CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo III
Art. 1059
1154 / 3261Servitù concessa da uno dei comproprietari.
In vigore dal 19 apr 1942
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o separatamente.
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1059