CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. IV
Art. 1055
Cessazione dell'interclusione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1055