CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. V
Art. 1056
Passaggio di condutture elettriche.
In vigore dal 19 apr 1942
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1056