Art. 1056 · Passaggio di condutture elettriche.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo IISez. V

Art. 1056

1151 / 3261

Passaggio di condutture elettriche.

In vigore dal 19 apr 1942
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1056