CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo IISez. IV

Art. 1054

Interclusione per effetto di alienazione o di divisione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità. La stessa norma si applica in caso di divisione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1054

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