CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo II›Sez. IV
Art. 1054
1149 / 3261Interclusione per effetto di alienazione o di divisione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.
La stessa norma si applica in caso di divisione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1054