CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo III
Art. 1060
Servitù costituite dal nudo proprietario.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1060