CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo V
Art. 1065
Esercizio conforme al titolo o al possesso.
In vigore dal 19 apr 1942
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1065