CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo V
Art. 1069
Opere sul fondo servente.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1069