CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo V

Art. 1071

Divisione del fondo dominante o del fondo servente.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo servente. Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1071

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo