CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VI
Art. 1076
Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso.
In vigore dal 19 apr 1942
L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1076