CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VII
Art. 1079
Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela.
In vigore dal 19 apr 1942
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1079