CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VIII›Sez. I
Art. 1084
Norme regolatrici della servitù.
In vigore dal 19 apr 1942
Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, quando non dispone il titolo o non è possibile riferirsi al possesso, si osservano gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1084