CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VIII›Sez. I
Art. 1086
Distribuzione per ruota.
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1086