CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VIII›Sez. I
Art. 1090
Manutenzione del canale.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1090