CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VI›Capo VIII›Sez. I
Art. 1093
Riduzione della servitù.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo.
In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1093