CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo VIIISez. II

Art. 1097

Diritto agli avanzi d'acqua.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1097

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