CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VICapo VIIISez. II

Art. 1099

Sostituzione di acqua viva.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1099

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