CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo I
Art. 1103
Disposizione della quota.
In vigore dal 19 apr 1942
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1103