CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo I
Art. 1106
Regolamento della comunione e nomina di amministratore.
In vigore dal 19 apr 1942
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1106