CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo I

Art. 1110

Rimborso di spese.

In vigore dal 19 apr 1942
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1110

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