CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo I
Art. 1112
Cose non soggette a divisione.
In vigore dal 19 apr 1942
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1112