CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo I

Art. 1112

Cose non soggette a divisione.

In vigore dal 19 apr 1942
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1112

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