CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo I
Art. 1114
Divisione in natura.
In vigore dal 19 apr 1942
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1114