CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo II

Art. 1119

Indivisibilità.

In vigore dal 18 giu 2013
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1119

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