CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo II
Art. 1122
Opere su parti di proprietà o uso individuale.
In vigore dal 18 giu 2013
Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1122