CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo II

Art. 1122

Opere su parti di proprietà o uso individuale.

In vigore dal 18 giu 2013
Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1122

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