CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIICapo II

Art. 1125

Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai.

In vigore dal 19 apr 1942
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1125

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