CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo II
Art. 1126
Lastrici solari di uso esclusivo.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1126